loro dall´organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l´organizzatore e/o il venditore dovesse subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore e tenuto a fornire all´organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l´esercizio del diritto di surroga di quest´ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l´organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresi per iscritto all´organizzatore, all´atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 1´ attuazione.

14) Classificazione alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l´organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

15) Regime di responsabilità

L´organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell´inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l´evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest´ultimo nel corso dell´esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall´organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

16) Llmiti del risarcimento

Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

17) Obbligo di assistenza

L´organizzatore è tenuto a prestare le misure di asslstenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L´organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18) Reclami e denunce

Ogni mancanza nell´esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l´organizzatore, il suo rappresentante locale 0 l´accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l´inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresi - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l´invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all´organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. ASD Amici della Caccia della Pesca e della Natura non sarà in alcun modo responsabile per i risultati venatori ottenuti, pertanto non è prevista alcuna indennità in caso di mancanza o scarsità della selvaggina.

19) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell´organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall´annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresi possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

20) Fondo di garanzia

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dal venditore o dell´organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all´estero. Il fondo deve altresi fornire un´immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell´organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

Pag. 1 - Pag. 2 - Pag. 3 - Pag. 4 - Pag. 5