Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici
1) Fonti legislative
Le vendite di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal CodTce del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt.82-100) e sue successive modlflcazioni.
2) Autorizzazioni
L´organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorlzzati all´esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa appllcablle.
3) Deflnizioni
Ai tini del presente contratto si intende per: a) organizzatore del viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art.4 verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l´acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4) Nozione di pacchetto turistico
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso´ risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all´alloggio (omissis) .....che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 84 Cod. Cons.). Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell´artt. 85 e 86 Cod. Consumo), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all´art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5) Informazioni obbligatorie - Scheda tecnica
L´organizzatore ha l´obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 1. estremi dell´autorizzazione amministrativa o, se
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